Disdetta, recesso e cambio di gestore
Nella giungla delle offerte soprattutto per la telefonia mobile, fissa e per l’ADSL, ma anche per gli abbonamenti alle pay tv, l’utente ha diverse occasioni per scegliere l’offerta più conveniente.
Il susseguirsi ormai continuo può portare non di rado a decidere di cambiare gestore, di disdire un abbonamento in modo definitivo (come può accadere per il telefono fisso di casa per esempio), o di recedere anticipatamente da un contratto al quale è legato con un vincolo temporale.
Spesso infatti, se facciamo riferimento ai contratti per la telefonia mobile e per quella fissa, le “offerte” arrivano e superano anche i 24 mesi, (ma per legge devono rimanere al di sotto, anche a 12 mesi).
E’ in queste occasioni che le varie compagnie telefoniche inseriscono nell’ultima bolletta una penale che può ammontare a svariate decine se non centinaia di euro.
Lo stesso importo è camuffato sotto varie e fantasiose definizioni e può risultare un vero salasso per l’utente che nelle sue intenzioni voleva risparmiare. In tal mondo si vanifica di fatto qualsiasi opportunità di abbassare i costi dell’utenza telefonica, sia mobile che fissa.
I siti comparatori di tariffe
Per un risparmio trasparente e senza brutte sorprese il consiglio è quello di collegarsi ai siti comparatori come Fcaile.it, dove si possono trovare per esempio anche soluzioni adsl senza linea telefonica con un reale vantaggio. Molti gestori lasciando invece intendere che non è possibile avere esclusivamente una linea adsl senza essere legati anche alla tariffa voce, mentre invece si può fare.
La legge Bersani e il pagamento della penale
La legge Bersani n. 40 del 2007, nelle intenzioni di regolare questo settore, faceva chiaro riferimento al fatto che le compagnie che offrivano questi servizi, soprattutto nell’ambito della comunicazione, non dovevano attribuire nessuna penale, se non quei costi che sono pari al valore del contratto e che devono essere evidenziati e fatti notare allo stesso consumatore nel momento in cui lo sottoscrive.
Inoltre la stessa legge faceva riferimento al fatto che il gestore non poteva imporre di ricevere il preavviso in un periodo che superasse i 30 giorni.
In altre parole, in caso di recesso, disdetta o passaggio a un altro operatore, il cliente non è tenuto a pagare nessun costo di cessazione. Tanto è vero che lo stesso passaggio al nuovo operatore avviene comunicando un codice di migrazione in modo esclusivamente telematico.
In questa torbida situazione che ha coinvolto centinaia di migliaia di utenti è entrata anche l’Agenzia garante per le Comunicazioni (AGCOM), che ha però Dato adito a un piccolo escamotage usato dalle compagnie per aggirare la stessa legge Bersani.
Si tratta delle linee guida che contengono una curiosa dicitura che fa riferimento al pagamento di non ben precisati costi che dovrebbero essere “giustificati” dall’operatore.
E’ bastato quindi cambiare il termine di “penale” in “costi di cessazione del servizio”, oppure “contribuito disattivazione”, e ancora “importo per dismissione”, per imporre in ogni caso un importo da pagare in uscita.
Come se non bastasse l’utente che recede prima della scadenza del contratto stipulato per usufruire delle tariffe in offerta, è chiamato anche a rimborsare i mesi rimanenti con lo sconto di cui ha goduto (una tariffa invece spesso uguale per tutti) e in taluni casi, anche l’uso di dispositivi in comodato (router, chiavetta, telefonino in “omaggio” con l’offerta), pagando l’intero importo.
Dove trovare l’informativa sui costi di rescissione
E’ comunque impresa ardua riuscire a sapere quale sia il vero importo di queste penali camuffate da “costi giustificati” sui siti delle varie compagnie telefoniche, sia per la linea fissa che quella mobile. Bisogna spulciare bene nei vari tab spesso “matriosca” della home page per capire a cosa si va incontro.
E’ possibile tuttavia consultare preventivamente online tutte le condizioni delle compagnie telefoniche in questo articolo pubblicato da Facile.it e conoscere preventivamente costi e vincoli, così come si possono confrontare tutte le offerte per una nuova linea adsl tradizionale oppure soluzioni di ADSL senza la linea telefonica come viene spiegato in questa sezione del sito.
L’AGCOM e la pratica scorretta verso l’utente
La stessa AGCOM sembra tollerare questi costi che in realtà i gestori non giustificano in nessuno modo se non evidenziandoli sulla bolletta o prelevandoli direttamente dal conto con il RID.
Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato recentemente che la legge Bersani rimane valida per quanto riguarda le penali in quanto non dovute e che, al limite, i costi che sono dovuti alle varie compagnie si configurano nei casi di un recesso dopo pochissimo tempo dalla stipula di un contratto, in proporzione al danno arrecato. E’ giustificato per esempio nei casi in cui nell’offerta sia presente un cellulare o un router. Le stesse compagnie tuttavia danno la possibilità di restituire i dispositivi in comodato entro un cento periodo, pena il loro pagamento.
Le petizione dell’AGCOM
Si chiama “Casa del consumatore”ed è partita lo scorso marzo per difendere innumerevoli utenti che rivogliono legittimamente indietro il maltolto (si può firmare sul sito casadelconsumatore.it) o presso una delle sedi dell’associazione. La petizione chiede di abolire il tratto in cui la legge Bersani è ambigua, in modo che sia chiaro che non devono esserci eccezioni sui “costi” comunque non giustificati dall’operatore, esattamente come avviene quando si passa da un gestore all’altro dell’energia elettrica o del gas.
Cosa fare per riavere indietro i soldi della penale
Prima di disdire un contratto è bene inviare una lettera raccomandata con tutti i propri dati senza evidenziare il motivo, almeno 30 giorni prima. Se invece è stata pagata rivolgetevi alle associazioni dei consumatori o direttamente AGCOM per far valere i vostri diritti.












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