Indicazioni dal Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti inerenti al tema della riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia da COVID19.
Di seguito una prima sintesi delle indicazioni.
1 – Lavoratori positivi, ricoverati e con sintomi gravi
In questo caso il rientro è subordinato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
• Avvenuta negativizzazione;
• Idoneità alla mansione, da rilasciarsi dopo visita medica ex art. 41, comma 2, lettera -ter del decreto 81/2008 e sei – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro (da effettuarsi a prescindere dalla durata del ricovero e/o dalla durata dell’assenza per malattia).
2 – Lavoratori positivi: con sintomi
In questo caso non vi è ricovero e il lavoratore può rientrare solo a condizione che siano trascorsi 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e che egli possa attestare un tampone negativo molecolare, effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi (ageusia ed anosmia non sono considerati, al riguardo, rilevanti, se ancora presenti).
3 – Lavoratori positivi: senza sintomi
Il rientro è ammissibile soltanto dopo 10 giorni di assenza di sintomi e attestazione d’un tampone molecolare negativo, al termine dell’isolamento.
Nei precedenti casi 2 e 3, il lavoratore ha l’obbligo, ai fini del rientro, di inviare tramite il medico competente l’attestazione del tampone (negativo) al proprio datore di lavoro, anche in via telematica.
I lavoratori negativizzati nei suddetti casi 2 e 3 anche se conviventi con soggetti ancora positivi alla data dell’avvenuta esecuzione del tampone (negativo) possono essere reintegrati senza alcuna ulteriore formalità od obbligo.
4 – Lavoratori positivi a lungo termine
Il rientro al lavoro può avvenire solo a seguito di attestazione di tampone molecolare od antigenico negativo. In questo caso, si hanno due ipotesi, alternative fra di loro:
1. Se il lavoratore può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella potrà comunque riprendere le attività lavorative, nell’attesa della negativizzazione;
2. Se il lavoratore non può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella sarà coperto/a da certificazione di malattia del proprio medico curante sino ad avvenuta negativizzazione.
5 – Lavoratore asintomatico a seguito d’un contatto stretto con soggetto positivo
Il lavoratore contatto stretto (ma asintomatico) di un caso positivo è collocato di norma in malattia, salvo che possa essere collocato in modalità di lavoro agile.
Ai fini del rientro in azienda, infine, dovrà attendere una quarantena di 10 giorni dall’avvenuto contatto e poi attestare l’esito d’un tampone – molecolare oppure antigenico – negativo, il cui esito deve essere trasmesso al datore di lavoro per il tramite del medico competente, cui il lavoratore ha l’obbligo di trasmettere la relativa documentazione.
FONTE: Confartigianato Imprese Piemonte Orientale




















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