Subappalto in ambito pubblico: le nuove regole

Il D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 130/2021) ha introdotto, con l’art. 49, modifiche alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico (in allegato).


“il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Es: azienda con attività di installazione di impianti che prende un appalto e subappalta il lavoro ad un’altra azienda che ha il medesimo oggetto sociale. I dipendenti impiegati nel subappalto devono avere lo stesso ccnl applicato dall’azienda che ha l’appalto.

La norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

Ai fini della ricognizione della disciplina applicabile alle gare d’appalto occorre far riferimento alla data di pubblicazione in ambito nazionale del bando o dell’avviso di gara. Il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (in allegato).

FONTE: Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Translate »